Statuto

STATUTO ASSOCIAZIONE BELLADONNA: Allegato “A” al n. 161416/6558 rep.

Art. 1. Costituzione, denominazione e durata

1.1 E’ costituita l’Associazione  denominata “Assocazione Culturale Belladonna , di

seguito chiamata per brevità Associazione.

1.2 L’ Associazione ha durata illimitata.

1.3 L’ordinamento dell’Associazione prevede la disciplina uniforme per tutti gli associati e grantisce

 l’effettività del rapporto associativo. 

Art. 2 Sede legale e sedi secondarie

2.1 L’Associazione ha sede in Milano e può costituire sedi secondarie. 

2.2 Il trasferimento della sede principale in altra città deve essere deciso con

deliberazione dell’ Assemblea. L’istituzione di sedi secondarie e il trasferimento della

sede principale nell’ ambito dello stesso comune possono essere decisi con delibrazione del Consiglio

Direttivo.

Art. 3 Finalità e attività

3.1 L’ Associazione non ha finalità di lucro.

3.2 L ‘ Associazione persegue lo scopo di promuovere la ricerca, lo studio, la conoscenza,

la divulgazione e la tutela della scienza omeopatica e della medicina omeopatica

classica, nonchè la diffusione di testi realizzati da autrici e autori riguardanti la

disciplina omeopatica.

3.3 A titolo esemplificativo e non tassativo l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

 a) finanziamento e realizzazione di ricerche scientifiche che stabiliscano i parametri che, nel rispetto della

 medicina omeopatica, devono essere applicati nella sperimentazione clinica;

b) finanziamento e realizzazione di ricerche scientifiche che valutino il processo di guarigione della malattia

 mediante l’utilizzo della medicina omeopatica;

c) istituzione di borse di studio su temi afferenti la cultura omeopatica e la medicina

omeopatica; costituzione di centri di documentazione al servizio dei soci e dei  cittadini;

d) promozione e realizzazione diretta o indiretta di corsi di preparazione e di perfezionamento relativi alla

 medicina omeopatica anche in collaborazione con altri enti;

e) costituzione di comitati e gruppi di studio e di ricerca;

f) organizzazione e realizzazione di tavole rotonde, convegni, video conferenze, congressi dibattiti,

inchieste, seminari; 

g) promozione, finanziamento e patrocinio di manifestazioni culturali inerenti gli scopi istituzionali;

h) acquisizione, traduzione e pubblicazione di testi originali che rispecchiono la pratica clinica di sicura

matrice classica della medicina omeopatica, da cedere prevalentemente agli associati;

i)  acquisizione, traduzione e pubblicazione di testi originali di givani autrici-autori che siano aderenti agli

scopi dell’Associazione, da cedere prevalentemente agli associati;

j) produzione, redazione ed edizione di una rivista-bollettino da cedere prevalentemente agli associati;

k) pubblicazione di atti di convegni, di seminari, di studi e ricerche a mezzo stampa, video e cd rom,

da cedere prevalentemente agli associati;

l) stipula di convenzioni con enti pubblici e/o privati per la gestione di corsi e seminari, e per la fornitura

 di servizi nell’ambito dei propri scopi istituzionali;

m) offerta di servizi specifici per gli associati in diretta attuazione degli scopi istituzionali;

n) costituzione e gestione di biblioteche;

o) partecipazione quale associato ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.  

Art. 4 Associati - Criteri di ammissione 

4.1 L’Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalit istituzionali, ne

condividono lo spirito e gli ideali.

4.2 Possono associarsi persone fisiche, persone giuridiche, enti di fatto, enti pubblici. I soggetti diversi 

delle persone fisiche partecipano alla vita assiciativa attraverso una persona fisica da essi designata quale

 rappresentante.

4.3 Gli associati si distinguono in fondatori, ordinari e sostenitori in base alle proprie caratteristiche,

senza che tale distinzione comporti diffferenziazione nel rapporto associativo:

a) sono associati fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo;

b) sono associati ordinari coloro che intendono approfondire e divulgare la scienza omeopatica e la

medicina omeopatica classica;

c) sono associati sostenitori coloro che si distinguono particolarmente nell’impegno verso l’ Associazione,

 secondo quanto riconosciuto dal Consiglio Direttivo.

4.4 Nella domanda di ammissione l’aspirante associato dichiara di accettare senza riserve il presente

statuto e le delibere adottate degli organi associativi. L’ammissione decorre dalla data di delibera del

Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi associati nel corso della prima

riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l’iscrizione nel registro degli associati.

4.5 Il Consiglio direttivo deve riferire all’ Assemblea relativamente alle domande non accolte.

4.6 E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 5 Recesso ed esclusione

5.1 La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per cause di morte o estinzione.

5.2 L associato può in ogni momento recedere senza oneri dell’ Associazione dandone comunicazione

scritta al Consiglio direttivo. Le dimissioni diventano effettive allo scadere dell’ anno in corso se sono rese

almeno quattro mesi prime del termine dell’esercizio sociale, ma permangono in capo all’ associato  le

obbligazioni da questi eventualmente assunte nei confronti dell’Associazione e in particolare il pagamento

della quota associativa. Se le dimissione sono rese oltre il suddetto termine l’ associato è tenuto al

pagamento della quota associativa anche per l’anno successivo. 

5.3 L’ esclusione dell’associato può essere deliberata dal Consiglio direttivo per:

a) realizzazione da atti pregiudiievoli all’Associazione o contrastanti  gli scopi associativi;

b) inosservanza delle norme del presente statuto e delle delibere adottate dagli organi associativi;

c) morosità

d) indegnità

5.4 La delibera del Consglio Direttivo che dispone l’ esclusioe dell’associato dall’Associazione dovrà essere

comunicata al soggetto interessato, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, potrà ricorrere

all’assemblea mediante raccomandata inviata al presidente dell’Associazione.

Art.6 Diritti e obblighi

6.1 Gli associati hanno il diritto di:

a) partecipare all’Assemblea (se in regola con il pagamento della quota associativa)

b) votare direttamente o per delega, il bilancio e ogni altra poposta di delibera;

c) esercitare l’elettorato attivo e passvo per le cariche associative;

d) concorrere al raggiungimento degli scopi associativi;

e) essere informati e accedere ai documenti ed agli atti dell’Associazione;

f) usufruire di tutti i servizi dell’Associazione;

g) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata in favore dell’Associazione

nei  limiti preventivamente stabiiti dal Consiglio Direttivo.

6.2 Gli associati sono obbligati a :

a) osservare le norme del presente statuto e le deliberazione adottate dagli organi  associativi;

b) votare, direttamente o per delega , il bilancio e ogni altra proposta di delibera

c) esercitare l’elettorato attivo e passivo per le cariche associative;

d) concorrere al raggiungimento degli scopi associativi;

e) essere informati e accedere ai documenti ed agli atti dell’Associazione;

f) usufruire di tutti i servizi dell’Associazione;

g) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’ attività prestata in favore dell’

Associazione nei limiti preventamente stabiliti dal Consiglio direttivo.

6.2 Gli associati sono obbligati a:

a) osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;

b) contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi secondo gli

indirizzi degli organi direttivi;

c) versare regolarmente la quota associativa annuale;

d) svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;

e) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell’Associazione.

Art. 7

7.1 Gli organi dell’Associazione sono:

a) l’ Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo; 

c) il Presidente e il Vicepresidente;

d) il Comitato scientifico (ove nominato), organo consultivo;

e) il Collegio dei revisore dei conti (ove nominato) organo di controllo.

7.2 Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 8 L’ Assemblea

8.1 L’Assemblea, organo sovrano dell’Associazione è composta da tutti gli associati,

ognuno dei quali , qualunque sia l’importo della quota associativa versata, se

maggiorenne ha diritto ad un voto e può rappresentare altri associati che gli abbiano

conferito delega scritta.

8.2 Essa è convocata almeno una volta all’anno, mediante affissione all’ albo presso la

sede e comunicazione scritta agli associati attraverso lettera, fax o e.mail da inviarsi

almeno 15 giorni prima dell’adunanza . E’ altresì convocata con le medesime modalità

quando sia necessario o sia richiesto dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati

8.3 Salvo quanto previsto dall’art.15, in prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente

la maggioranza  degli associati, in seconda convocazione è valida indipendentemente dal numero dei

presenti. L’assemblea in prima e seconda convocazione delibera con la maggioranza dei presenti.

8.4 Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo verbale all’

albo presso la sede.

8.5 L’ assemblea ha i segueti compiti:

a) approvare la relazione di attività e il rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell’anno precedente;

b) approvare il programma per l’anno successivo;

c) eleggere il Consiglio Direttivo;

d) approvare i regolamenti interni;

e) ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di

 urgenza;

f) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio direttivo o un decimo degli associati abbia richiesto

al Presidente di indicare nell’ordine del giorno;

g) deliberare le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Associazione

h) deliberare su ogni altro argomento che lo statuto demandi alla competenza dell’Assemblea.

8.6 All’apertura di ogni adunanza l’Assemblea elegge un segretario che dovrà sottoscrivere il verbale finale.

Art. 9 Consiglio Direttivo

9.1 Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 membri , eletti dall’Assemblea fra i propri

componenti.

9.2 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei

 suoi membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e

durano in carica tre anni. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall’Assemblea con

la maggioranza dei 2/3  degli associati.

9.3 Il Consiglio direttivo è l’organo amministrativo dell’associazione. Si riunisce almeno

due volte all’anno ed è convocato da: 

a) Il Presidente

b) almeno 1/3 dei componenti, su richiesta motivata. 

9.4 La convocazione scritta deve essere inviata ai componenti delConsiglio, tramite

lettera, fax o email, almeno otto giorni prima della data fissata. In caso di urgenza la

convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due

giorni prima della data prevista  per la riunione.

9.5 Al Consiglio direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad

eccezione di quelli che a legge o lo statuto riservano all’ Assemblea, in  particolare:

a) elegge nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente dell’Associazione;

b) predispone gli atti e i regolamenti per disciplinare l’attività dell’Associazione da sottoporre

all’Assemblea;

c) formalizza le proposte per la gestione dell’Associazione;

d) elabora il rendiconto economico e finanziario;

e) elabora il programma di attività da realizzare;

f) stabilisce gli importi delle quote annuali delle varie categorie di associati;

g) accoglie o respinge le domande degi aspiranti associati;

h) delibera in merito all’esclusione degli associati;

i) ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo

adottati dal Presidente permotivi di necessità e urgenza.

9.6 Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In

caso di parità prevale il voto Presidente. 

9.7 Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’Associazione.     

   Art. 10 Presidente e Vicepresidente

10.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo, dura in carica tre anni è il legale rappresentante dell’

Associazione a tutti gli effetti ed ha il potere di firma.

10.2 Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’

Associazione; può aprire e estinguere conti correnti bancari e postali solo sul benestare scritto di almeno

due membri del Consiglio direttivo.

 10.3 Può conferire ad associati, anche estranei al Consiglio direttivo, procura speciale per la gestione di

attività specifiche, previa approvazione del Consiglio direttivo.

10.4 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente

che convoca il Consiglio direttivo per l’ approvazione della deibera con cui gli vengono attribuite funzioni

di Presidente. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa

piena prova dell’ assenza per impedimento del Presidente.                 

Art. 11 Risorse economiche

11.1 Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

a) quote associative

b) fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di

bene di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di

sensabilizzazione:

c) donazione e lasciti;

d) proventi conseguenti all’attività svolta;

e) fondi derivanti da convenzioni e sovvenzioni dello Stato, Regioni, enti locali, Unione Europea e altri enti

pubblici.

11.2 Le elargizioni  liberali in denaro, le donazioni  i lasciati, sono accettate dal Consiglio direttivo.

 Il Consiglio direttivo può delegare tale funzione ai sensi dell’art. 10.3

11.3 L’ Assemblea può prevedere quote associative di importo diverso per le diverse categorie per

consentire agli associati di contribuire a sostegno econimico dell’Associazione secondo le proprie possibilità

e intenzioni.

11.4 La quota associatica non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è

soggettta a rivalutazione; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di

associato.       

Art. 12 Il Comitato Scientifico

12.1 L’Assemblea può eleggere un Comitato scientifico composto da tre a cinque membri

che abbia funzioni consultive affiancando il Consiglio direttivo in tutte le attività e

manifestazioni scientifiche culturali dell’Associazione. Esso dura in carica quanto il Consiglio

Direttivo.

12.2 I membri del Comitato scientifico per un numero superiore alla metà possono essere eletti anche

tra non associati.

12.3 Il Comitato Scientifico elegge tra i suoi membri u Presidente, il quale manterrà i contatti con il

Presidente del Consiglio direttivo.

12.4 Il Comitato scientifico può proporre al Preidente del Consiglio direttivo la costituzione di

commissioni di studio e di ricerca nel campo di attività proprie dell’Associazione così come stabilito dall’

art. 3.3 del presente statuto.

Art. 13 Il Collegio dei revisori dei conti

13.1 L Assemblea può eleggere un Collgio dei revisori dei conti composto da tre membri

effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non associati. Essi durano in carica tre

esercizi e possono essere rieletti.

13.2 Il Collegio dei revisori dei conti controlla l’Amministrazione dell’Associazione,

accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto econimico 

finanziario alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Ogni revisore può provvedere

anche individualmente, ad effettuare ispezioni e controlli in ogni momento e comunque

il Collegio dovrà verificare almeno ogni quattro mesi la consistenza della cassa e della

tesoreria e di redigere la relazione annuale di accompagnamento del consuntivo. 

Art. 14 Il Bilancio

14.1 Il bilancio sociale decorre dal primi gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

14.2 il bilancio si compone di un rendiconto economico finanziario e deve essere presentato

 dal Consiglio direttivo per la sua approvazione da parte dell’Assemblea entro il 30 aprile

dell’anno successivo.

14.3 Il rendiconto finanziario deve essere depositato presso la sede dell’Associazione

per i 15 giorni precedenti l’Assemblea affinchè possa essere consultato da ogni associato.

14.4 E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi

riserve o capitale durante la vita dell’Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione

non siano imposte dalla legge.  

 Art. 15 Modifica dello Statuto e scioglimento dell’Associazione

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli

organi o da almeno un decimo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate

dall’Assemblea sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tre quarti

dei presenti.

15.2 Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell’Associazione sono approvati sia in prima

che in seconda convocazione dall’Assemblea degli associati convocata con specifico ordine del

giorno con il voto di almeno tre quarti degli associati.

15.3 Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità

 analoghe o per fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art 3,

comma 190, l.662/96,salco diversa destinazioe imposta dalla legge.

Art. 16 Norma di rinvio

16.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice civile

e la normativa in temi di enti di tipo associativo