Statuto

STATUTO ASSOCIAZIONE BELLADONNA: Allegato “A” al n. 161416/6558 rep.

Art. 1

E’ costituita l’Associazione Culturale denominata: “BELLADONNA”.

Art. 2

L’Associazione ha sede in Milano – via Giacosa n. 50.

Art. 3

L’Associazione ha. durata illimitata.

Art. 4

L’Associazione non ha fine di lucro ed ha lo scopo di promuovere la ricerca, lo studio, la conoscenza, la divulgazione e la tutela della scienza omeopatica e della medicina omeopatica classica, nonché la diffusione di giovani autrici-autori della disciplina omeopatica. Per raggiungere detto scopo l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività qui elencate in modo non tassativo:

A) organizzare e svolgere’ tavole rotonde, convegni, video-conferenze, congressi, dibattiti, inchieste, seminari;
B) costituire e gestire biblioteche;
C) istituire borse di studio su temi afferenti la cultura omeopatica e medicina omeopatica;
D) costituire centri di documentazione al servizio dei soci e dei cittadini;
E) acquistare, tradurre e pubblicare testi originali che rispecchino la dottrina e la pratica clinica di sicura matrice classica della medicina omeopatica, da cedere prevalentemente agli associati;
F) provvedere alla produzione, redazione ed edizione di una rivista-bollettino da cedere prevalentemente agli associati;
G) curare e gestire la pubblicazione di atti di convegni, di seminari, di studi e ricerche a mezzo stampa, video e CD-ROM, da cedere prevalentemente agli associati;
H) acquistare, tradurre e pubblicare testi originali di giovani autrici-autori che, pur trattando ambiti culturali diversi, siano aderenti agli scopi dell’Associazione, da cedere prevalentemente agli associati;
I) promuovere e curare direttamente o indirettamente corsi di preparazione e corsi di perfezionamento anche in collaborazione con altri Enti;
L) costituire comitati e gruppi di studio e ricerca;
M) finanziare la ricerca scientifica che si prefigga lo scopo di stabilire i parametri che nel rispetto della medicina omeopatica devono essere applicati nella sperimentazione clinica;
N) finanziare la ricerca scientifica che si prefigga lo scopo di far conoscere il processo di guarigione della malattia mediante l’utilizzo della medicina omeopatica;
O) stipulare convenzioni: con Enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari, la fornitura di servizi nell’ambito dei propri scopi istituzionali;
P) promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l’edizione di libri e testi, pubblicazioni periodiche, notiziari, da cedere prevalentemente agli associati, indagini, ricerche, studi in campo omeopatico;
Q) promuovere, finanziare, patrocinare manifestazioni culturali inerenti gli scopi istituzionali;
R) partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari;
S) ogni altra iniziativa idonea a perseguire gli scopi istituzionali.

Art. 5

Possono essere soci dell’Associazione cittadini italiani stranieri residenti in Italia, Enti pubblici e privati di qualsiasi natura che svolgono attività analoga che condividono lo spirito e gli ideali dell’Associazione. I Soci si dividono nelle seguenti categorie:

a) soci fondatori: le persone che hanno dato vita alla costituzione dell’Associazione e risultanti dall’atto costitutivo:

b) soci ordinari: persone o Enti pubblici e privati di qualsiasi natura che si impegnano a pagare per tutta la permanenza del vincolo associativo la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo

c) soci onorari: persone, Enti pubblici e privati di qualsiasi natura, istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico agli scopi dell’Associazione: essi non sono tenuti al pagamento della quota associativa e non decadono dalla loro qualità di soci onorari se non per delibera del Consiglio direttivo.
Il Consiglio direttivo può in ogni momento attribuire ad altri soci la qualifica di socio fondatore con le relative prerogative.

Art. 6

L’ammissione dei soci è deliberata su domanda del richiedente dal Consiglio direttivo.

Art. 7

‘Il Consiglio direttivo delibera con la maggioranza dei due ‘terzi dei componenti.

Art. 8

Le decisioni del Consiglio direttivo non necessitano di motivazione e sono inappellabili.

Art. 9

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

Art. 10

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio direttivo decide sulla espulsione del socio, con le stesse modalità indicate per l’ammissione all’art.6.

Art. 11

La qualifica di socio è personale e non si può trasmettere ad alcun titolo. La quota non è rivalutabile.

Art. 12

Il socio espulso o recedente non ha diritto al rimborso della quota pagata, né all’abbuono di quella dovuta per l’esercizio in corso.

Art. 13

I soci sono tenuti a versare all’Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, la quota annua nella misura e con le modalità stabilite dall’assemblea generale.

Art. 14

Le quote devono essere versate in unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno. Saranno considerati dimissionari tutti i soci che non versassero la quota sociale entro il termine fissato o comunque entro l’anno.

Art. 15

Il socio può in ogni tempo recedere dall’Associazione con effetto dal l° gennaio dell’anno successivo, indirizzando: lettera raccomandata a.r. al Consiglio direttivo entro entro il 31 agosto.

Art. 16

Gli Organi dell’Associazione sono:

a) l’assemblea dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente dell’Associazione;
d) il Comitato Culturale.

Art. 17

L’Assemblea dei soci è convocata almeno una volta all’anno in vi ordinaria ed in via ed in via straordinaria quando sia necessaria o richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno 1/10 degli associati.

Art. 18

La convocazione dei soci dovrà effettuarsi mediante lettera raccomandata a.r. e/o fax o con altro strumento idoneo a garantirne comunque l’adeguata pubblicità, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data, l’ora, il luogo di convocazione e l’ordine del giorno.

Art. 19

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se sono presenti due terzi dei soci, in seconda convocazione l’assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 20

Le proposte sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Art. 21

Per le nomine alle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa dei voti dei presenti..

Art. 22

L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

• eleggere il Consiglio direttivo,
• approvare il bilancio preventivo e consuntivo,
• accettare elargizioni, donazioni, lasciti,
• approvare l’eventuale Regolamento interno,
• eleggere il Comitato Culturale

Art 23

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione..

Art. 24

Per modificare lo statuto dell’Associazione è richiesta la presenza ed il voto favorevole di tutti i soci.

Art. 25

Per lo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori occorre la presenza ed il voto favorevole dei quattro quinti dei soci.

Art. 26

Non sono ammessi voti per corrispondenza e le deleghe sono ammesse soltanto tra soci e con un massimo di tre per socio.

Art 27

Le deliberazioni prese secondo le maggioranze stabilite nei capi precedenti sono vincolanti anche per la minoranza.

Art. 28

L’Assemblea nomina di volta in volta il Presidente ed un Segretario, quest’ultimo può essere anche non socio.

Art. 29

Delle riunioni dell’Assemblea dei soci viene redatto, su apposito libro preventivamente vidimato, processo verbale a cura di un segretario nominato dal Presidente o da chi, in sua mancanza, lo sostituisce. Il verbale dell’assemblea viene firmato dal Presidente e dal Segretario. Dei verbali assembleari si darà pubblicità mediante affissione negli appositi spazi riservati presso la sede dell’associazione.

Art. 30

L’Associazione è retta da un Consiglio direttivo che cura l’amministrazione ordinaria e straordinaria.

Art. 31

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a cinque secondo la determinazione dell’assemblea all’atto della nomina, scelti sempre tra i soci . con la qualifica di socio fondatore.

Art. 32

L’Assemblea determina anche la durata in carica del Consiglio direttivo, che non potrà essere comunque inferiore ad anni tre.

Art. 33

I membri del Consiglio direttivo sono rieleggibili.

Art. 34

Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente che rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizìo, nonché davanti a tutte le Autorità amministrative e giudiziarie ed ha l’uso della firma sociale.
Il Presidente dura in carica anche dopo la scadenza del mandato fin quando non verrà sostituito da un nuovo Presidente.

Art. 35

Il Presidente può conferire sia ai soci che a terzi procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti dopo l’approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 36

L’Associazione chiude l’esercizio sociale annualmente al 31 dicembre, data in cui devono essere redatti l’inventano ed il bilancio annuale a cura del Consiglio Direttivo, il quale dovrà depositarlo presso la sede dell’associazione almeno 15 giorni prima della data di riunione dell’assemblea per l’approvazione.

Art. 37

Entro e non oltre cinque mesi dalla data di chiusura dell’esercizio dovrà essere convocata l’Assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

Art. 38

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dalle quote sociali di iscrizione deliberate dal Consiglio direttivo o/e dall’Assemblea generale:
b) dalle quote annuali stabilite periodicamente dal Consiglio direttivo o/e dall’Assemblea generale;
c) da ogni bene mobile ed immobile che diverrà di proprietà dell’Associazione;
d) di eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
e) da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura;
f) attività marginali di carattere commerciale e produttivo in ogni caso remunerate da corrispettivi specifici corrisposti per cessione di beni e prestazione di servizi – diverse da quelle indicate nel comma 4 dell’art. 111 del DPR 917/86 effettuate in conformità alle finalità istituzionali nei confronti dei soci, nonché per cessione anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente ai soci;
g) da ogni altro diritto o rapporto che ad essa facciano capo;
h) ogni altro tipo di entrata.

Art. 39

Il Consiglio direttivo avrà facoltà di emettere un Regolamento per le attività dell’Associazione su delega dell’assemblea generale ordinaria.

Art. 40

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 41

L’Assemblea ordinaria dei soci, qualora lo ritenga opportuno, potrà nominare all’unanimità un collegio di tre Revisori dei Conti che durerà in carica quanto il Collegio direttivo. Al Collegio spetterà la vigilanza contabile e amministrativa sulla conduzione.

Art. 42

L’Assemblea ordinaria dei soci, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un Comitato culturale composto da tre a cinque membri che abbia funzioni consultive affiancando il Consiglio direttivo in tutte le attività e manifestazioni culturali dell’Associazione che durerà in carica quanto il Consiglio direttivo.

Art. 43

I membri del Comitato culturale per un numero non superiore alla metà possono essere eletti anche tra persone non socie.

Art. 44

Il Comitato culturale nomina tra i suoi membri un Presidente, il quale in particolare manterrà i contatti con il Presidente del Consiglio direttivo.

Art. 45

Il Comitato culturale può proporre al Presidente del Consiglio direttivo la nomina di commissioni particolari di studio e di ricerca nel campo di attività congeniali all’Associazione così come stabilito dall’art. 4 del presente statuto.

Art. 46

E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 47

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, con le maggioranze previste dall’art. 25 del presente statuto.

Art. 48

Il patrimonio residuo al termine della liquidazione dovrà essere devoluto ad Associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, nel pieno rispetto di questi vincoli, la scelta sulla devoluzione del patrimonio è riservata all’Assemblea generale. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia.

E’ copia conforme all’originale composta di n. 18 facciate.

Milano, 7 aprile 2000